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Produzione e commercializzazione di DPI anti Covid19

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DPI ANTI COVID19

Come realizzare il giusto bilanciamento tra offerta, domanda, salute e la sicurezza dei cittadini

L’emergenza globale tutt’ora in atto ha generato un’impennata della richiesta di dispositivi di protezione individuale dal contagio da Covid, e ci si è visti costretti a mettere in atto tutte le misure idonee ad assicurare il bilanciamento tra offerta, domanda, salute e la sicurezza dei cittadini.

La pandemia ha visto un proliferare di prototipi di dpi stampati in 3D, pronti ad essere immessi sul mercato ad incrementarne la relativa disponibilità, anche ai fini della ripresa delle quotidiane attività dopo il lockdown.

L’art. 15 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) ha introdotto importanti semplificazioni per la produzione e commercializzazione di dispositivi di protezione individuale anti Covid, prevedendo importanti deroghe alle disposizioni vigenti.

Produttori, importatori di DPI e coloro che li mettono in commercio possono, infatti, inviare all’INAIL un’autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Unitamente alla predetta autocertificazione, dovrà essere trasmessa anche una dettagliata relazione tecnica, al fine di consentire all’Istituto preposto la pronuncia circa la rispondenza alle norme vigenti, che sarà comunicata entro tre giorni.

In ogni caso, la deroga riguarda solamente la procedura e la relativa tempistica (ridotta a soli tre giorni), ma non anche gli standard qualitativi, i quali devono essere sempre garantiti.

Ultimata l’emergenza, i DPI validati ricorrendo alla deroga di cui al citato art. 15 del D.L. 18/2020, per continuare ad essere prodotti, importati e/o commercializzati, dovranno ottenere la marcatura CE secondo la procedura ordinaria.

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DPCM 26 APRILE 2020

Nuove misure di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza da covid19 alla luce del DPCM 26.04.2020

A partire dal prossimo 4 maggio sarà autorizzata la ripresa di alcune attività industriali, commerciali e professionali (cfr. all. 3 DPCM 26.04.2020), le quali saranno tenute a rispettare le seguenti misure di sicurezza, meglio specificate nell’allegato 5 al DPCM stesso:

  • Divieto assoluto di assembramenti e mantenimento del distanziamento interpersonale (almeno 1 metro);
  • Nei locali dovranno essere garantite pulizia e igiene ambientale in funzione degli orari di apertura al pubblico e con frequenza di almeno due volte al giorno, oltre ad un’adeguata areazione degli stessi;
  • Per quanto concerne la messa a disposizione di DPI per il pubblico, si segnala che ogni attività dovrà mettere a disposizione della propria clientela sistemi per la disinfezione delle mani e, per le sole attività di acquisto, anche guanti monouso; è disposto, inoltre, l’utilizzo delle mascherine nei luoghi/ambienti chiusi qualora non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale: le mascherine, quindi, dovranno essere messe a disposizione del pubblico che non ne sia già fornito;
  • Il divieto di assembramenti dovrà essere perseguito ricorrendo anche ad accessi regolamentati e scaglionati: ove possibile, si suggerisce di regolamentare l’accesso della clientela previa fissazione di appuntamenti; diversamente, nei locali fino a 40 mq è autorizzata la presenza contemporanea di 3 persone (2 operatori e 1 cliente), negli ambienti a metrature superiori, invece, gli accessi dovranno essere regolati in funzione degli spazi disponibili (garantendo costantemente il distanziamento interpersonale).

La clientela dovrà essere adeguatamente informata delle predette misure al momento dell’accesso. 

Eventuali misure potranno essere ulteriormente previste con successivi provvedimenti.

Per quanto attiene, invece, alla prevenzione del contagio negli ambienti lavorativi, si segnala quanto segue.

Obblighi di informazione

Ogni azienda, ricorrendo alle più idonee modalità divulgative (ad es. affissione di dépliant negli ambienti di lavoro), dovrà informare i propri lavoratori (e chiunque entri in azienda) delle seguenti disposizioni:

  • Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o sintomatologia influenzale, nonché di contattare il proprio medico curante e l’autorità sanitaria competente;
  • Obbligo di informare il datore di lavoro della sussistenza di possibili condizioni di pericolo (sintomatologia febbrile/influenzale, contatti con persone positive al virus nei giorni precedenti, provenienza da zone di rischio, ecc.);
  • Obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la comparsa di sintomi influenzali durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • Impegno nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità e del datore di lavoro.

Modalità di ingresso in azienda

All’atto dell’ingresso in azienda, il personale potrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea (in tal caso, acquisendo un dato sanitario – quindi molto sensibile -, sarà necessario provvedere all’adeguamento della privacy aziendale). L’accesso da parte del personale già risultato positivo al virus potrà avvenire solo previa comunicazione della certificazione medica attestante l’avvenuta negativizzazione del tampone.

Misure di prevenzione e contrasto al contagio

Nei locali aziendali dovranno essere garantire la periodica sanificazione e la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Dovrà essere incentivato l’uso di detergenti e igienizzanti per le mani, che potranno essere disposti in dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Per quanto concerne l’uso dei DPI, tutti i lavoratori che condividano degli spazi comuni dovranno utilizzare la mascherina chirurgica (o altra che comunque corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria); qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, oltre alle mascherine, dovranno essere adottati altri DPI conformi (guanti, tute, occhiali, camici ecc).

Per i reparti diversi dalla produzione (o comunque per quelli che possono essere gestiti a distanza) dovrà essere incentivato il ricorso allo smart working e/o al telelavoro; diversamente, si raccomanda di assicurare un piano di turnazione dei dipendenti, al fine di diminuire al massimo i contatti.

Eventi, trasferte e viaggi di lavoro sono annullati (anche se già organizzati); inoltre, non sono consentite le riunioni in presenza: si dovrà incentivare il ricorso a collegamenti a distanza e, ove ciò non sarà possibile, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale.

È opportuno segnalare che la mancata attuazione dei protocolli atti a garantire un adeguato livello di protezione determinerà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 2 comma 6 DPCM 26 aprile 2020).


Si rammenta che le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 saranno in vigore dalla data del 4 maggio 2020 e saranno efficaci sino al 17.05.2020; tuttavia, misure più restrittive potranno essere adottate da Regione Lombardia (la quale non ha ancora emanato alcun provvedimento in merito).


Concludendo, per completezza, si segnala che già a partire dal 27.04. u.s., sarà possibile, per le imprese che riprenderanno la propria attività dal prossimo 4 maggio, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura medesima, quali ad es. la sanificazione degli ambienti di lavoro, la messa in sicurezza degli stessi, ecc.

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Decreto liquidità

Decreto “Liquidità” – Garanzie pubbliche a favore della liquidità degli operatori economici

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario a favore di imprese e professionisti.

In particolare:

  • l’art. 13 del DL 23/2020 introduce alcune norme derogatorie all’ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96, riproponendo ed in parte ampliando quelle che già erano state introdotte dall’art. 49 del DL 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che viene infatti contestualmente abrogato;
  • l’art. 1 del DL 23/2020 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia, fino ad un ammontare complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Potenziamento temporaneo del Fondo centrale di garanzia per le PMI

L’art. 13 del DL 23/2020, sostituendosi all’art. 49 del DL 18/2020, che viene abrogato dal co. 12, reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020.

Innanzitutto, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie, di cui all’art. 10 co. 2 del DM 6.3.2017.

Importo massimo garantito

L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.

Beneficiari

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.

Premesso che restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore di:

  • beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020;
  • beneficiari finali che, in data successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, di cui, rispettivamente, agli artt. 186-bis, 182-bis e 67 della legge fallimentare, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

2.3 Percentuale di copertura della garanzia

Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

  • un ammontare non superiore all’importo maggiore tra:
  • il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499);
  • una durata fino a 72 mesi.

La garanzia del 90% (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso:

  • in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
  • per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’im­porto del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

La circ. ABI 9.4.2020 n. 686 chiarisce che “ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario”, senza dunque l’applicazione del modulo andamentale.

Finanziamenti fino a 25.000,00 euro

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato, purché:

  • il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
  • il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) “che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento”. A tal proposito si ritiene che in tassi applicati saranno compresi nel range 1,20 % – 2,00 %.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.

Rilascio da parte di SACE spa di garanzie per i finanziamenti

Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il DL 23/2020, con il relativo art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 31.12.2020, anche la SACE spa, cui consente di rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

Beneficiari

Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro), ma anche e soprattutto la grande impresa, posto che l’art. 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Caratteristiche della garanzia della sace

La garanzia rilasciata da SACE spa, ai sensi dell’art. 1 del DL 23/2020, non è gratuita (l’entità delle commissioni annuali è stabilita dal co. 2 lett. e) ed è rilasciata a condizione che il finanziamento:

  • sia di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  • sia di ammontare non superiore all’importo maggiore tra:
  • il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.

La garanzia copre:

  • il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • l’80% del finanziamento, per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
  • il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Va da sé che la disciplina sopra brevemente descritta potrà essere suscettibile di modifiche (che si ritengono probabili) ad opera della Legge di conversione del decreto e/o di eventuali successivi nuovi provvedimenti normativi.