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Produzione e commercializzazione di DPI anti Covid19

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DPI ANTI COVID19

Come realizzare il giusto bilanciamento tra offerta, domanda, salute e la sicurezza dei cittadini

L’emergenza globale tutt’ora in atto ha generato un’impennata della richiesta di dispositivi di protezione individuale dal contagio da Covid, e ci si è visti costretti a mettere in atto tutte le misure idonee ad assicurare il bilanciamento tra offerta, domanda, salute e la sicurezza dei cittadini.

La pandemia ha visto un proliferare di prototipi di dpi stampati in 3D, pronti ad essere immessi sul mercato ad incrementarne la relativa disponibilità, anche ai fini della ripresa delle quotidiane attività dopo il lockdown.

L’art. 15 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) ha introdotto importanti semplificazioni per la produzione e commercializzazione di dispositivi di protezione individuale anti Covid, prevedendo importanti deroghe alle disposizioni vigenti.

Produttori, importatori di DPI e coloro che li mettono in commercio possono, infatti, inviare all’INAIL un’autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Unitamente alla predetta autocertificazione, dovrà essere trasmessa anche una dettagliata relazione tecnica, al fine di consentire all’Istituto preposto la pronuncia circa la rispondenza alle norme vigenti, che sarà comunicata entro tre giorni.

In ogni caso, la deroga riguarda solamente la procedura e la relativa tempistica (ridotta a soli tre giorni), ma non anche gli standard qualitativi, i quali devono essere sempre garantiti.

Ultimata l’emergenza, i DPI validati ricorrendo alla deroga di cui al citato art. 15 del D.L. 18/2020, per continuare ad essere prodotti, importati e/o commercializzati, dovranno ottenere la marcatura CE secondo la procedura ordinaria.