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Produzione e commercializzazione di DPI anti Covid19

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DPI ANTI COVID19

Come realizzare il giusto bilanciamento tra offerta, domanda, salute e la sicurezza dei cittadini

L’emergenza globale tutt’ora in atto ha generato un’impennata della richiesta di dispositivi di protezione individuale dal contagio da Covid, e ci si è visti costretti a mettere in atto tutte le misure idonee ad assicurare il bilanciamento tra offerta, domanda, salute e la sicurezza dei cittadini.

La pandemia ha visto un proliferare di prototipi di dpi stampati in 3D, pronti ad essere immessi sul mercato ad incrementarne la relativa disponibilità, anche ai fini della ripresa delle quotidiane attività dopo il lockdown.

L’art. 15 del D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) ha introdotto importanti semplificazioni per la produzione e commercializzazione di dispositivi di protezione individuale anti Covid, prevedendo importanti deroghe alle disposizioni vigenti.

Produttori, importatori di DPI e coloro che li mettono in commercio possono, infatti, inviare all’INAIL un’autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Unitamente alla predetta autocertificazione, dovrà essere trasmessa anche una dettagliata relazione tecnica, al fine di consentire all’Istituto preposto la pronuncia circa la rispondenza alle norme vigenti, che sarà comunicata entro tre giorni.

In ogni caso, la deroga riguarda solamente la procedura e la relativa tempistica (ridotta a soli tre giorni), ma non anche gli standard qualitativi, i quali devono essere sempre garantiti.

Ultimata l’emergenza, i DPI validati ricorrendo alla deroga di cui al citato art. 15 del D.L. 18/2020, per continuare ad essere prodotti, importati e/o commercializzati, dovranno ottenere la marcatura CE secondo la procedura ordinaria.

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DPCM 26 APRILE 2020

Nuove misure di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza da covid19 alla luce del DPCM 26.04.2020

A partire dal prossimo 4 maggio sarà autorizzata la ripresa di alcune attività industriali, commerciali e professionali (cfr. all. 3 DPCM 26.04.2020), le quali saranno tenute a rispettare le seguenti misure di sicurezza, meglio specificate nell’allegato 5 al DPCM stesso:

  • Divieto assoluto di assembramenti e mantenimento del distanziamento interpersonale (almeno 1 metro);
  • Nei locali dovranno essere garantite pulizia e igiene ambientale in funzione degli orari di apertura al pubblico e con frequenza di almeno due volte al giorno, oltre ad un’adeguata areazione degli stessi;
  • Per quanto concerne la messa a disposizione di DPI per il pubblico, si segnala che ogni attività dovrà mettere a disposizione della propria clientela sistemi per la disinfezione delle mani e, per le sole attività di acquisto, anche guanti monouso; è disposto, inoltre, l’utilizzo delle mascherine nei luoghi/ambienti chiusi qualora non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale: le mascherine, quindi, dovranno essere messe a disposizione del pubblico che non ne sia già fornito;
  • Il divieto di assembramenti dovrà essere perseguito ricorrendo anche ad accessi regolamentati e scaglionati: ove possibile, si suggerisce di regolamentare l’accesso della clientela previa fissazione di appuntamenti; diversamente, nei locali fino a 40 mq è autorizzata la presenza contemporanea di 3 persone (2 operatori e 1 cliente), negli ambienti a metrature superiori, invece, gli accessi dovranno essere regolati in funzione degli spazi disponibili (garantendo costantemente il distanziamento interpersonale).

La clientela dovrà essere adeguatamente informata delle predette misure al momento dell’accesso. 

Eventuali misure potranno essere ulteriormente previste con successivi provvedimenti.

Per quanto attiene, invece, alla prevenzione del contagio negli ambienti lavorativi, si segnala quanto segue.

Obblighi di informazione

Ogni azienda, ricorrendo alle più idonee modalità divulgative (ad es. affissione di dépliant negli ambienti di lavoro), dovrà informare i propri lavoratori (e chiunque entri in azienda) delle seguenti disposizioni:

  • Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o sintomatologia influenzale, nonché di contattare il proprio medico curante e l’autorità sanitaria competente;
  • Obbligo di informare il datore di lavoro della sussistenza di possibili condizioni di pericolo (sintomatologia febbrile/influenzale, contatti con persone positive al virus nei giorni precedenti, provenienza da zone di rischio, ecc.);
  • Obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la comparsa di sintomi influenzali durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • Impegno nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità e del datore di lavoro.

Modalità di ingresso in azienda

All’atto dell’ingresso in azienda, il personale potrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea (in tal caso, acquisendo un dato sanitario – quindi molto sensibile -, sarà necessario provvedere all’adeguamento della privacy aziendale). L’accesso da parte del personale già risultato positivo al virus potrà avvenire solo previa comunicazione della certificazione medica attestante l’avvenuta negativizzazione del tampone.

Misure di prevenzione e contrasto al contagio

Nei locali aziendali dovranno essere garantire la periodica sanificazione e la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Dovrà essere incentivato l’uso di detergenti e igienizzanti per le mani, che potranno essere disposti in dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Per quanto concerne l’uso dei DPI, tutti i lavoratori che condividano degli spazi comuni dovranno utilizzare la mascherina chirurgica (o altra che comunque corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria); qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, oltre alle mascherine, dovranno essere adottati altri DPI conformi (guanti, tute, occhiali, camici ecc).

Per i reparti diversi dalla produzione (o comunque per quelli che possono essere gestiti a distanza) dovrà essere incentivato il ricorso allo smart working e/o al telelavoro; diversamente, si raccomanda di assicurare un piano di turnazione dei dipendenti, al fine di diminuire al massimo i contatti.

Eventi, trasferte e viaggi di lavoro sono annullati (anche se già organizzati); inoltre, non sono consentite le riunioni in presenza: si dovrà incentivare il ricorso a collegamenti a distanza e, ove ciò non sarà possibile, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale.

È opportuno segnalare che la mancata attuazione dei protocolli atti a garantire un adeguato livello di protezione determinerà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 2 comma 6 DPCM 26 aprile 2020).


Si rammenta che le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 saranno in vigore dalla data del 4 maggio 2020 e saranno efficaci sino al 17.05.2020; tuttavia, misure più restrittive potranno essere adottate da Regione Lombardia (la quale non ha ancora emanato alcun provvedimento in merito).


Concludendo, per completezza, si segnala che già a partire dal 27.04. u.s., sarà possibile, per le imprese che riprenderanno la propria attività dal prossimo 4 maggio, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura medesima, quali ad es. la sanificazione degli ambienti di lavoro, la messa in sicurezza degli stessi, ecc.